Diritto alla memoria

La sentenza della Corte di Cassazione su web e diritto all'oblìo
di 4 Maggio 2012 1

‘Dave Bowman inside HAL’s core’, tratta da ‘2001: A Space Odyssey’

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha accolto il ricorso di un politico lombardo contro la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua istanza di “blocco dei dati personali” relativamente ad un articolo del Corriere della Sera che dava notizia del suo arresto con le accuse di corruzione e ricettazione, dalle quali successivamente era stato prosciolto: l’articolo, pubblicato all’epoca dei fatti nel 1993, risulta tuttora “consultabile nell’archivio storico del Corriere della Sera, anche in versione informatica, mediante accesso al sito www.corriere.it”. Disponendo il rinvio degli atti per il riesame, la Corte riconosce il diritto di una “compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali”, ai fini di assicurare il “rispetto della propria attuale identità personale o morale”. E pone a carico del “titolare del sito” sul quale la notizia è pubblicata l’onere di “garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia”, a tutela sia dei diritti dell’interessato che “del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione” (sentenza).

Il collegio giudicante argomenta le sue conclusioni sulla base di una “concezione dinamica della riservatezza”, ”tesa al controllo dell’utilizzo e del destino dei dati”, e dell’affermazione di un “diritto all’oblio”, che non solo tutela dall’ulteriore divulgazione di “notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”, ma anche di “informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita … di attualità delle stesse”. Sul merito di questa decisione della Cassazione si possono ascoltare gli interventi di Vincenzo Ricciuto, Luca Tremolada e Giandomenico Caiazza nella rubrica di Radio radicale “Il rovescio del diritto” del 13 aprile (disponibile qui).

Nella formulazione adottata il campo di applicazione appare anche più ampio di quello previsto dalla ponderosa proposta di regolamento (ben 91 articoli) presentata dalla commissaria europea Viviane Reding alla fine dello scorso mese di gennaio (testo in italiano), che all’articolo 17 regolamenta il “Diritto all’oblio e alla cancellazione” dei dati personali : “l’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore”.

La declinazione della tutela della riservatezza in un vero e proprio “diritto all’oblio” poggia su alcuni presupposti che investono il tema della formazione, della conservazione e della trasmissione della memoria, nonché i modi in cui questo tema si sta strutturando “al tempo” di Internet.

Entrambi i provvedimenti riconoscono dei limiti espliciti all’esercizio di questo diritto. Nel regolamento predisposto dal commissario Reding viene infatti previsto che sia consentita “l’ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica”; viene inoltre riconosciuta una possibilità di deroga alle disposizioni emanate al fine di non ledere “il diritto alla libertà di espressione”, da applicarsi in particolare “nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche”. Nel dispositivo della sentenza della nostra Corte di Cassazione viene richiamato un possibile “interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale” di un “fatto di cronaca”, che può quindi “assumere rilevanza quale fatto storico”, giustificando “la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato”. Queste limitazioni sembrano aggiungere un ulteriore elemento di indeterminatezza del campo di applicazione del “diritto all’oblio”. Cosa deve intendersi per dati personali nei due contesti normativi? Come si determinano i requisiti di rilevanza e le finalità? Chi e dopo quanto tempo può agire per l’esercizio di queste “correzioni”?

La diversità delle testimonianze storiche è quasi infinita. Tutto ciò che l’uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce e che tocca, può e deve fornire informazioni su di lui.
March Bloch, Apologia della storia, 1949

In queste condizioni la “verità giudiziale” appare come l’unico fondamento al quale legare l’esercizio di questo diritto. Ma la verità giudiziale è solo una delle verità possibili, finalizzata “qui ed ora” all’eventuale somministrazione di una pena commisurata alla valutazione di una dimostrabile fattispecie di reato, identificato e normato in uno specifico contesto storico, culturale e politico. L’avvenuto proscioglimento dell’indagato dalle accuse che gli erano state rivolte o l’assoluzione di un imputato hanno riflesso solo ed esclusivamente ai fini della vicenda processuale. Nulla ci dicono, né possono dirci, sulla rilevanza del fatto (l’ipotesi di reato, l’eventuale arresto, l’indagine) come “fatto storico”. Ma soprattutto, l’irrilevanza giudiziaria non determina la conseguenza che quelle notizie, quelle testimonianze, quei documenti non possano supportare diverse e legittime ricostruzioni, finalizzate a molteplici obiettivi d’indagine. Alla ricerca storica non è richiesto emettere giudizi, né tantomeno compete affermare una presunta “verità storica”; piuttosto essa mira ad una ricostruzione basata sull’analisi e la valutazione di “tracce” comunque incomplete (e involontarie), è interpretazione esposta nella forma di narrazione, di racconto.

La devastazione di una centenaria tradizione politica sotto i colpi delle inchieste dei primi anni Novanta, la decapitazione dei vertici nazionali e la falcidia di un variegato tessuto di quadri locali, l’estrema denuncia di illegittimità affidata al tragico esilio del leader ci forniscono elementi essenziali per comprendere i modi in cui quel tessuto politico si è poi, proprio su quei temi, ricostruito, le forme dell’evoluzione del successivo ventennio italiano, le ragioni della situazione attuale.

Da quel presupposto di verità giudiziariamente “certificata” deriva necessariamente la deduzione che la menzogna o l’inesattezza siano errori che devono essere corretti o celati, inducendo un ulteriore devastante vulnus al diritto alla memoria: a seguito di “una successiva evoluzione”, si legge, “la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”. Fissando il principio che i “caratteri di verità ed esattezza” sono requisiti essenziali per garantire “liceità e correttezza” delle notizie ricavabili, ad esempio, dall’archivio storico di un quotidiano, la sentenza sposta sulla fonte l’onere della completezza dell’informazione, che piuttosto, come ammoniva Marc Bloch, ricade su “chi quella fonte interroga”.

I principi e le disposizioni enunciate sono riferite allo specifico contesto della rete Internet, delle notizie disponibili in rete, sul quale la Corte è stata chiamata ad esprimersi. Al riguardo sono stati sottolineati da alcuni commentatori sia i rischi e le difficoltà tecniche nella loro applicazione, sia gli aspetti positivi di una decisione che comunque non prevede la cancellazione della notizia “non più vera” (Luca Tremolada su ilsole24ore.com, Mario Tedeschini Lalli su Kataweb, Guido Scorza su Wired.it).

Quello che colpisce, però, è una sorta di sostanziale fraintendimento di cosa sia Internet, di come funzioni, di come si stia evolvendo il mondo digitale.

Affrontando l’argomento il testo della Cassazione, che su questo tema è fortemente debitore anche nelle espressioni usate di un articolo apparso sulla rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” del 2010 (leggi), parte da un’apodittica affermazione: “Deve allora prodromicamente distinguersi tra archivio e memoria delle rete Internet”, dove “le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate”. A differenza di un archivio dove queste notizie in realtà sono (o almeno dovrebbero) essere “organizzate e strutturate”, nel “mare di Internet” esse “risultano isolate, poste tutte al medesimo livello (‘appiattite’), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate”.

Su questa specificità della rete rispetto al tradizionale mondo di carta i pareri sembrano largamente coincidere. Nell’articolo prima citato si legge: “Su Internet cambia non solo la quantità ma anche la natura della comunicazione: le informazioni non solo sono moltissime, ma sono facilmente reperibili”. Mentre Tedeschini Lalli ricorda che “nel mondo digitale le notizie ‘storiche’ hanno lo stesso peso e la stessa accessibilità delle notizie ‘attuali’, a differenza delle notizie conservate negli archivi cartacei accessibili di fatto solo a ricercatori e studiosi”. Ma è proprio questo il problema? La reperibilità e l’accessibilità delle informazioni all’interno di questa misteriosa “entità unica dotata di memoria infinita e senza tempo”?

‘removing HAL’S “brain’, tratta da ‘2001: A Space Odyssey’

Queste affermazioni a me sembrano, in verità, un po’ paradossali.

Naturalmente, non è (più) vero che su Internet le notizie (come i gatti di notte) siano tutte grigie, “appiattite”: sono sempre e comunque accessibili da una fonte originale, come del resto riconosce la Cassazione parlando di “sito sorgente”. E sarà comunque pur sempre l’attendibilità e l’accuratezza di quella fonte che il lettore dovrà valutare. Sono le stesse conclusioni esposte nella sentenza? Solo in parte, direi, in quanto configurano una sostanziale coincidenza tra le informazioni alle quali è possibile accedere nel mondo reale e a quelle disponibili nel mondo digitale. Ma solo a queste ultime si applicano le disposizioni di aggiornamento e contestualizzazione previste, definendo alla fine due bacini informativi differenti e asimmetrici.

Il problema alla fine si riduce, quindi, tutto alla facilità e rapidità di accesso alle informazioni, che ci consentono le tecnologie digitali e la diffusione di Internet: per trovare l’articolo al centro del contenzioso non è più necessario spulciare le annate del quotidiano in qualche emeroteca. Ma è sufficiente digitare il nome di quel politico dal browser per accedere ad alcune fonti informative che parlano di lui: del suo arresto nel 1993, su Corriere.it, delle nuove cariche politiche nel 2009 e del suo impegno sociale, su Brianzanews, della sua attività di imprenditore radiofonico, sul sito storiaradiotv.it. Nessuna delle tre notizie reperite risulta esatta e completa, secondo la definizione che ne ha dato la Corte, non solo perché cronologicamente distanti, ma soprattutto perché ognuna di esse riflette diverse impostazioni e finalità, in fondo sottende anche diversi obiettivi informativi. Non si trova, però, alcuna notizia sull’indagine che ha coinvolto quell’uomo politico, né alcuna informazione sul suo rilascio e sul successivo proscioglimento. E questo configura senz’altro un problema. Non convincono, però, le soluzioni individuate.

La rapidità di accesso alle informazioni attraverso la rete non è solo una risorsa, ma è soprattutto una condizione dalla quale non è pensabile poter tornare indietro. L’orizzonte che abbiamo davanti non può che essere quello di un progressivo adattamento al nuovo ecosistema digitale. Ma i tempi di adattamento dei diversi attori sono per definizione disallineati. Di fronte a compiti così gravosi non conviene cercare scorciatoie, e tale mi sembra l’obbligo di prevedere, su istanza di un soggetto interessato, un aggiornamento casuale di questo o quell’articolo disponibile on line. Colpisce piuttosto che, nonostante il grande parlare di migrazione al digitale e, più recentemente, di Open Data, l’amministrazione pubblica italiana e l’amministrazione della giustizia, in particolare, siano così largamente assenti su questo terreno. Non stupisce, ovviamente, che documenti di vent’anni fa non siano ancora disponibili in formato digitale (ma gli archivi di alcuni grandi quotidiani nazionali per fortuna lo sono). Ma è davvero sorprendente che per leggere la sentenza in questione ci si possa affidare solo alla stessa riproduzione pdf citata in apertura e pubblicata su quattro siti (ma in tutti e quattro manca la pagina 14) o ad una trascrizione Word, recuperata da un altro paio di fonti.

C’è molto lavoro da fare per recuperare il gap accumulato, un grande campo d’intervento nel quale ben pochi sono i soggetti che stanno operando, per poter cogliere le grandi opportunità di sviluppo dell’economia digitale: sia per realizzare il primo impianto di questo nuovo ecosistema, sia per poi sfruttarne le potenzialità. Colmare questo gap vuol dire innanzitutto utilizzare la rete come strumento privilegiato e necessario per la comunicazione e la conservazione di questi atti. Senza poi rinchiuderli in recinti difficilmente accessibili, garantendo che quei testi possano essere immediatamente indicizzati, corredarli di metadati, favorirne l’accesso. Significa essere consapevoli dei meccanismi di funzionamento della rete, di come gli stessi risultati di ricerca possono essere “manipolati” sulla base di filtri incontrollabili e invisibili, costruiti sull’analisi delle nostre preferenze (ne ha parlato Eli Pariser, nel suo bel libro dello scorso anno, The Filter Bubble, di cui ho già parlato in un mio precedente intervento). Vuol dire, insomma, assicurare una presenza autonoma, efficiente, completa di tutte le fonti disponibili. A quest’opera, che è insieme battaglia di libertà e verità, dovranno collaborare competenze diverse, a cominciare proprio dai professionisti dell’organizzazione e della conservazione degli archivi e delle informazioni, perché questo certo non è un compito per tecnici.