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	<description>Il magazine di regesta.exe</description>
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		<title>Archivi audiovisivi e Open Linked Data</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[open linked data]]></category>
		<category><![CDATA[web semantico]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Archivi audiovisivi come librerie digitali:  dalle aggregazioni di contenuti in rete allo spazio globale di dati&#8221;: questo il titolo della lezione tenuta  il 10 maggio scorso da Silvia Mazzini e Antonella Pagliarulo, entrambe di regesta.exe,  agli allievi di Letizia Cortini, docente del  corso di Storia e fonti del documento audiovisivo della Scuola speciale archivisti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5130 alignnone" title="img_saab" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/img_saab.jpg" alt="" width="400" height="302" /></p>
<p>&#8220;Archivi audiovisivi come librerie digitali:  dalle aggregazioni di contenuti in rete allo spazio globale di dati&#8221;: questo il titolo della lezione tenuta  il 10 maggio scorso da Silvia Mazzini e Antonella Pagliarulo, entrambe di regesta.exe,  agli allievi di Letizia Cortini, docente del  corso di Storia e fonti del documento audiovisivo della Scuola speciale archivisti e bibliotecari dell&#8217;Università La Sapienza di Roma.<br />
Antonella Pagliarulo ha illustrato, attraverso la navigazione di portali e progetti editoriali,  come si organizzano e comunicano i contenuti nel web of document;  Silvia Mazzini ha introdotto  il passaggio dal &#8220;web of document&#8221; al &#8220;web of data&#8221; e spiegato come si costruiscono le librerie di &#8220;linked data&#8221;, prefigurando un possibile modello di convergenza verso i LOD anche per gli archivi audiovisivi digitali.</p>
<p>Le slides della lezione: l&#8217;intervento di <a title="Linked Open Data" href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/allegati/LOD_SSAB.pdf" target="_blank">Silvia Mazzini</a>, la relazione di <a title="Archivi audiovisivi come librerie digitali" href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/allegati/2012_archivistica.pdf" target="_blank">Antonella Pagliarulo</a></p>
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		<title>Oggi ore 12 a #forumpa si parl&#8230;</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggi ore 12 a #forumpa si parla di #LODLAM http://t.co/b9dn1an1 per archivi con regione Emilia-Romagna e regesta.exe via @regesta_com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ore 12 a #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23forumpa" class="aktt_hashtag">forumpa</a> si parla di #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23LODLAM" class="aktt_hashtag">LODLAM</a> <a href="http://t.co/b9dn1an1" rel="nofollow">http://t.co/b9dn1an1</a> per archivi con regione Emilia-Romagna e regesta.exe via @<a href="http://twitter.com/regesta_com" class="aktt_username">regesta_com</a></p>
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		<title>rNews semantic data standard f&#8230;</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[rNews semantic data standard for the news industry &#8211; adopted by #NYTimes #LOD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rNews semantic data standard for the news industry &#8211; adopted by #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23NYTimes" class="aktt_hashtag">NYTimes</a> #LOD</p>
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		<title>Linked Open Data al Forum Pa 2012: ne parlano regesta.exe ed  IBC Archivi</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eac-cpf]]></category>
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		<category><![CDATA[open linked data]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
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		<description><![CDATA[Si parla di trasparenza e Open governement all&#8217;Edizione 2012 di Forum Pa, la Mostra convegno promossa annualmente alla Fiera di Roma per favorire un confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sul tema dell&#8217;innovazione. Con il titolo “I Linked Open Data in IBC Archivi. I soggetti produttori degli Archivi storici emiliano-romagnoli nel Web of Data” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5111" title="imgOpenLattina" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/imgOpenLattina.jpg" alt="" width="600" height="260" />Si parla di trasparenza e Open governement all&#8217;Edizione 2012 di Forum Pa, la Mostra convegno promossa annualmente alla Fiera di Roma per favorire un confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sul tema dell&#8217;innovazione.</p>
<p>Con il titolo “<em>I Linked Open Data in IBC Archivi. I soggetti produttori degli Archivi storici emiliano-romagnoli nel Web of Data</em>”  Silvia Mazzini presenterà il progetto realizzato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Regesta.exe: si tratta di una prima sperimentazione di applicazione delle tecnologie e dei principi dei Linked Open Data in ambito archivistico i cui risultati sono stati presentati con il paper “<a title="L’ontologia EAC-CPF e i Linked Archival Data" href="http://ceur-ws.org/Vol-801/paper6.pdf" target="_blank">L’ontologia EAC-CPF e i Linked Archival Data</a>” al workshop internazionale di Berlino “Semantic Digital Archives” del 29 settembre scorso .</p>
<blockquote><p>L’ontologia EAC-CPF dei soggetti produttori realizzata da regesta.exe con Ibc Archivi in formato Linked Open Data  apre i dati archivistici al  Web of Data</p></blockquote>
<p>Queste le tappe principali del progetto: l’identificazione di un dataset relativo ai soggetti produttori di documentazione di archivio dell’Emilia-Romagna e presente nella banca dati IBC-xDams in formato conforme allo standard internazionale EAC-CPF; la creazione, a partire dallo standard di descrizione archivistica EAC-CPF per i soggetti produttori, di un’ontologia OWL in grado di “presentare” i dati prescelti in formato aperto e “linkato”; l’utilizzazione, per favorire l’interoperabilità semantica, di  altre ontologie diffuse a livello internazionale  &#8211; foaf,  dublin core &#8211; per la descrizione dei metadati più comuni.<br />
Per consultare l&#8217;ontologia delle descrizioni EAC-CPF  è stata realizzata una versione beta di EAC-CPF Descriptions Ontology per i Linked Open Data  consultabile a <a title="EAC-CPF Descriptions Ontology per i Linked Open Data " href="http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ontology/EAC-CPF/eac-cpf.rdf" target="_blank">questo indirizzo</a>.<br />
La disponibilità di queste risorse in formato Linked Open Data ha consentito la loro integrazione con altri dataset RDF esistenti come DBPedia, Viaf, GeoNames e l’avvio di una collaborazione con progetti internazionali in ambito archivistico, come <a title="Social Networks and Archival Context Project" href="http://socialarchive.iath.virginia.edu/" target="_blank">SNAC</a> (Social Networks and Archival Context Project) che coinvolge l’Institute for Advanced Technology in the Humanities dell’Università della Virginia, l’Università della California (Berkeley) e la California Digital Library.<br />
SNAC  ha deciso di riutilizzare l’ontologia EAC-CPF per aprire i dati archivistici del progetto al Web of Data.<br />
Intanto i  soggetti produttori di Ibc archivi navigano già nel web of data…</p>
<p>L’appuntamento è  per mercoledi 16 maggio, 12:00 &#8211; 12:45  - Padiglione 8   Stand Sala OPEN DATA</p>
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		<title>#Bing offers enhanced search r&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

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		<description><![CDATA[#Bing offers enhanced search results that tap into the power of social media http://t.co/qEkZi43w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Bing" class="aktt_hashtag">Bing</a> offers enhanced search results that tap into the power of social media <a href="http://t.co/qEkZi43w" rel="nofollow">http://t.co/qEkZi43w</a></p>
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		<title>use Big Data technologies</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/05/14/obaa-initiative-200-millio/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Obama: 200 milioni di dollari per &#8220;Big Data Research and Development Initiative&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/big_data_press_release_final_2.pdf"><a href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/USA.jpg"><img src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/USA-140x140.jpg" alt="" title="USA" width="140" height="140" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5104" /></a>Obama: 200 milioni di dollari per &#8220;Big Data Research and Development Initiative&#8221; </a></p>
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		<title>Digital Agenda Assembly</title>
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		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Digital Agenda Assembly: Connect, discuss and collaborate on the Digital Agenda for Europe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://daa.ec.europa.eu/"><a href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_en.gif"><img src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_en.gif" alt="" title="logo_en" width="140" height="97" class="alignleft size-full wp-image-5089" /></a>Digital Agenda Assembly: Connect, discuss and collaborate on the Digital Agenda for Europe</a></p>
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		<title>Quante storie nella storie &#8211; Settimana della didattica in Archivio</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/05/04/quante-storie-nella-storie-settimana-della-didattica-in-archivio/</link>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[IBC-ER, Quante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio, 10 maggio,  Bologna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignleft size-full wp-image-5072" title="IBC-ER_140" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/IBC-ER_140.jpg" alt="" width="140" height="140" /><a title="Settimana della didattica in archivio&quot;, 10 maggio" href="http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/istituto/04attivita/07formaz/formdidat1/didabib/iniziative/quante/par1/approfondimenti/Volumi/invito_Soprint_web.pdf">IBC-ER, Quante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio, 10 maggio,  Bologna</a></div>
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		<title>Diritto alla memoria</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/05/04/diritto-alla-memoria/</link>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all'oblìo]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha accolto il ricorso di un politico lombardo contro la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua istanza di “blocco dei dati personali” relativamente ad un articolo del Corriere della Sera che dava notizia del suo arresto con le accuse di corruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5058" title="Hal_600" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/Hal_600.jpg" alt="" width="600" height="277" />La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha accolto il ricorso di un politico lombardo contro la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua istanza di “blocco dei dati personali” relativamente ad un articolo del Corriere della Sera che dava notizia del suo arresto con le accuse di corruzione e ricettazione, dalle quali successivamente era stato prosciolto: l’articolo, pubblicato all’epoca dei fatti nel 1993, risulta tuttora “consultabile nell’archivio storico del Corriere della Sera, anche in versione informatica, mediante accesso al sito www.corriere.it”. Disponendo il rinvio degli atti per il riesame, la Corte riconosce il diritto di una “compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali”, ai fini di assicurare il “rispetto della propria attuale identità personale  o morale”. E pone a carico del “titolare del sito” sul quale la notizia è pubblicata l’onere di “garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia”, a tutela sia dei diritti dell’interessato che “del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione” (<a title="La Cassazione e il diritto all'oblìo sul web" href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13199493.pdf" target="_blank">sentenza</a>).</p>
<p>Il collegio giudicante argomenta le sue conclusioni sulla base di una “concezione <em>dinamica</em> della riservatezza”, ”tesa al controllo dell’utilizzo e del destino dei dati”, e  dell’affermazione di un “diritto all’oblio”, che non solo tutela dall’ulteriore divulgazione di “notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”, ma anche di “informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita … di <em>attualità</em> delle stesse”. Sul merito di questa decisione della Cassazione si possono ascoltare gli interventi  di Vincenzo Ricciuto, Luca Tremolada e Giandomenico Caiazza nella rubrica di Radio radicale “Il rovescio del diritto” del 13 aprile (disponibile <a title="Il rovescio del diritto, 13 aprile 2012" href="http://www.radioradicale.it/scheda/350330" target="_blank">qui</a>).</p>
<p>Nella formulazione adottata il campo di applicazione appare anche più ampio di quello previsto dalla ponderosa proposta di regolamento (ben 91 articoli) presentata dalla commissaria europea Viviane Reding alla fine dello scorso mese di gennaio (<a title="Regolamento generale sulla protezione dei dati" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_it.pdf" target="_blank">testo in italiano</a>), che all’articolo 17 regolamenta il “Diritto all’oblio e alla cancellazione” dei dati personali : “l’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un’ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore”.</p>
<p>La declinazione della tutela della riservatezza in un vero e proprio “diritto all’oblio” poggia su alcuni presupposti che investono il tema della formazione, della conservazione e della trasmissione della memoria, nonché i modi in cui questo tema si sta strutturando “al tempo” di Internet.</p>
<p>Entrambi i provvedimenti riconoscono dei limiti espliciti all’esercizio di questo diritto. Nel regolamento predisposto dal commissario Reding viene infatti previsto che sia consentita “l’ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica”; viene inoltre riconosciuta una possibilità di deroga alle disposizioni emanate al fine di non ledere “il diritto alla libertà di espressione”, da applicarsi in particolare “nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche”. Nel dispositivo della sentenza della nostra Corte di Cassazione viene richiamato un possibile “interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale” di un “fatto di cronaca”, che può quindi “assumere rilevanza quale fatto storico”, giustificando “la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato”. Queste limitazioni sembrano aggiungere un ulteriore elemento di indeterminatezza del campo di applicazione del “diritto all’oblio”. Cosa deve intendersi per dati personali nei due contesti normativi? Come si determinano i requisiti di rilevanza e le finalità? Chi e dopo quanto tempo può agire per l’esercizio di queste “correzioni”?</p>
<blockquote><p>La diversità delle testimonianze storiche è quasi infinita. Tutto ciò che l’uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce e che tocca, può e deve fornire informazioni su di lui. <br /><em>March Bloch</em><em>, Apologia della storia, </em><em>1949</em></p></blockquote>
<p>In queste condizioni la “verità giudiziale” appare come l’unico fondamento al quale legare l’esercizio di questo diritto. Ma la verità giudiziale è solo una delle verità possibili, finalizzata “qui ed ora” all’eventuale somministrazione di una pena commisurata alla valutazione di una dimostrabile fattispecie di reato, identificato e normato in uno specifico contesto storico, culturale e politico. L’avvenuto proscioglimento dell’indagato dalle accuse che gli erano state rivolte o l’assoluzione di un imputato hanno riflesso solo ed esclusivamente ai fini della vicenda processuale. Nulla ci dicono, né possono dirci, sulla rilevanza del fatto (l’ipotesi di reato, l’eventuale arresto, l’indagine) come “fatto storico”. Ma soprattutto, l’irrilevanza giudiziaria non determina la conseguenza che quelle notizie, quelle testimonianze, quei documenti non possano supportare diverse e legittime ricostruzioni, finalizzate a molteplici obiettivi d’indagine. Alla ricerca storica non è richiesto emettere giudizi, né tantomeno compete affermare una presunta “verità storica”; piuttosto essa mira ad una ricostruzione basata sull’analisi e la valutazione di “tracce” comunque incomplete (e involontarie), è interpretazione esposta nella forma di narrazione, di racconto.</p>
<p>La devastazione di una centenaria tradizione politica sotto i colpi delle inchieste dei primi anni Novanta, la decapitazione dei vertici nazionali e la falcidia di un variegato tessuto di quadri locali, l’estrema denuncia di illegittimità affidata al tragico esilio del leader ci forniscono elementi essenziali per comprendere i modi in cui quel tessuto politico si è poi, proprio su quei temi, ricostruito, le forme dell’evoluzione del successivo ventennio italiano, le ragioni della situazione attuale.</p>
<p>Da quel presupposto di verità giudiziariamente “certificata” deriva necessariamente la deduzione che la menzogna o l’inesattezza siano errori che devono essere corretti o celati, inducendo un ulteriore devastante <em>vulnus</em> al diritto alla memoria: a seguito di “una successiva evoluzione”, si legge, “la notizia, originariamente <em>completa e vera</em>, diviene non aggiornata, risultando quindi <em>parziale e  non esatta</em>, e pertanto sostanzialmente <em>non vera</em>”. Fissando il principio che i “caratteri di <em>verità ed esattezza</em>” sono requisiti essenziali per garantire “liceità e correttezza” delle notizie ricavabili, ad esempio, dall’archivio storico di un quotidiano, la sentenza sposta sulla fonte l’onere della completezza dell’informazione, che piuttosto, come ammoniva Marc Bloch, ricade su “chi quella fonte interroga”.</p>
<p>I principi e le disposizioni enunciate sono riferite allo specifico contesto della rete Internet, delle notizie disponibili in rete, sul quale la Corte è stata chiamata ad esprimersi. Al riguardo sono stati sottolineati da alcuni commentatori sia i rischi e le difficoltà tecniche nella loro applicazione, sia gli aspetti positivi di una decisione che comunque non prevede la cancellazione della notizia “non più vera” (Luca Tremolada su <a title="Luca Tremolada, Sole 24 ore, 6 aprile 2012" href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-04-06/diritto-oblio-anche-085754.shtml?uuid=AbjBtpJF" target="_blank">ilsole24ore.com</a>, Mario Tedeschini Lalli su <a title="Mario Tedeschini, Kataweb Blog, 6 aprile 2012 " href="http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2012/04/06/diritto-alloblio-archivi-correzioni-e-giornalismo-cassazione-chiede-aggiornamento-continuo/" target="_blank">Kataweb</a>, Guido Scorza su <a title="Guido Scorza, Wired.it, 7 aprile 2012" href="http://blog.wired.it/lawandtech/2012/04/07/informazione-online-attenzione-al-diritto-alla-storia.html" target="_blank">Wired.it</a>).</p>
<p>Quello che colpisce, però, è una sorta di sostanziale fraintendimento di cosa sia Internet, di come funzioni,  di come si stia evolvendo il mondo digitale.</p>
<p>Affrontando l’argomento il testo della Cassazione, che su questo tema è fortemente debitore anche nelle espressioni usate di un articolo apparso sulla rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” del 2010 (<a title="Giusella Finocchiaro, La memoria della rete e il diritto all'oblìo, 2010" href="http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2012/04/Memoria-della-rete-.pdf" target="_blank">leggi</a>), parte da un’apodittica affermazione: “Deve allora prodromicamente distinguersi tra archivio e memoria delle rete Internet”, dove “le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate”. A differenza di un archivio dove queste notizie  in realtà sono (o almeno dovrebbero) essere “organizzate e strutturate”, nel “mare di Internet” esse “risultano isolate, poste tutte al medesimo livello (‘appiattite’), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate”.</p>
<p>Su questa specificità della rete rispetto al tradizionale mondo di carta i pareri sembrano largamente coincidere. Nell’articolo prima citato si legge: “Su Internet cambia non solo la quantità ma anche la natura della comunicazione: le informazioni non solo sono moltissime, ma sono facilmente reperibili”. Mentre Tedeschini Lalli ricorda che “nel mondo digitale le notizie ‘storiche’ hanno lo stesso peso e la stessa accessibilità delle notizie ‘attuali’, a differenza delle notizie conservate negli archivi cartacei accessibili di fatto solo a ricercatori e studiosi”. Ma è proprio questo il problema? La reperibilità e l’accessibilità delle informazioni all’interno di questa misteriosa “entità unica dotata di memoria infinita e senza tempo”?</p>
<p>Queste affermazioni a me sembrano, in verità, un po’ paradossali.<a href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/hal.jpg"><img src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/05/hal.jpg" alt="" title="hal" width="300" height="198" class="alignright size-full wp-image-5078" /></a></p>
<p>Naturalmente, non è (più) vero che su Internet le notizie (come i gatti di notte) siano tutte grigie, “appiattite”: sono sempre e comunque accessibili da una fonte originale, come del resto riconosce la Cassazione parlando di “sito sorgente”. E sarà comunque pur sempre l’attendibilità e l’accuratezza di quella fonte che il lettore dovrà valutare. Sono le stesse conclusioni esposte nella sentenza? Solo in parte, direi, in quanto configurano una sostanziale coincidenza tra le informazioni alle quali è possibile accedere nel mondo reale e a quelle disponibili nel mondo digitale. Ma solo a queste ultime si applicano le disposizioni di aggiornamento e contestualizzazione previste, definendo alla fine due bacini informativi differenti e asimmetrici.</p>
<p>Il problema alla fine si riduce, quindi, tutto alla facilità e rapidità di accesso alle informazioni, che ci consentono le tecnologie digitali e la diffusione di Internet: per trovare l’articolo al centro del contenzioso non è più necessario spulciare le annate del quotidiano in qualche emeroteca. Ma è sufficiente digitare il nome di quel politico dal browser per accedere ad alcune fonti informative che parlano di lui: del suo arresto nel 1993, su Corriere.it, delle nuove cariche politiche nel 2009 e del suo impegno sociale, su Brianzanews, della sua attività di imprenditore radiofonico, sul sito storiaradiotv.it. Nessuna delle tre notizie reperite risulta esatta e completa, secondo la definizione che ne ha dato la Corte, non solo perché cronologicamente distanti, ma soprattutto perché ognuna di esse riflette diverse impostazioni e finalità, in fondo sottende anche diversi obiettivi informativi. Non si trova, però, alcuna notizia sull’indagine che ha coinvolto quell’uomo politico, né alcuna informazione sul suo rilascio e sul successivo proscioglimento. E questo configura senz’altro un problema. Non convincono, però, le soluzioni individuate.</p>
<p>La rapidità di accesso alle informazioni attraverso la rete non è solo una risorsa, ma è soprattutto una condizione dalla quale non è pensabile poter tornare indietro. L’orizzonte che abbiamo davanti non può che essere quello di un progressivo adattamento al nuovo ecosistema digitale. Ma i tempi di adattamento dei diversi attori sono per definizione disallineati.  Di fronte a compiti così gravosi non conviene cercare scorciatoie, e tale mi sembra l’obbligo di prevedere, su istanza di un soggetto interessato, un aggiornamento casuale di questo o quell’articolo disponibile on line. Colpisce piuttosto che, nonostante il grande parlare di migrazione al digitale e, più recentemente, di Open Data, l’amministrazione pubblica italiana e l’amministrazione della giustizia, in particolare, siano così largamente assenti su questo terreno. Non stupisce, ovviamente, che documenti di vent’anni fa non siano ancora disponibili in formato digitale (ma gli archivi di alcuni grandi quotidiani nazionali per fortuna lo sono). Ma è davvero sorprendente che per leggere la sentenza in questione ci si possa affidare solo alla stessa riproduzione pdf citata in apertura e pubblicata su quattro siti (ma in tutti e quattro  manca la pagina 14) o ad una trascrizione Word, recuperata da un altro paio di fonti.</p>
<p>C’è molto lavoro da fare per recuperare il gap accumulato, un grande campo d’intervento nel quale ben pochi sono i soggetti che stanno operando, per poter cogliere le grandi opportunità di sviluppo dell’economia digitale: sia per realizzare il primo impianto di questo nuovo ecosistema, sia per poi sfruttarne  le potenzialità. Colmare questo gap vuol dire innanzitutto utilizzare la rete come strumento privilegiato e necessario per la comunicazione e la conservazione di questi atti. Senza poi rinchiuderli in recinti difficilmente accessibili, garantendo che quei testi possano essere immediatamente indicizzati, corredarli di metadati, favorirne l’accesso. Significa essere consapevoli dei meccanismi di funzionamento della rete, di come gli stessi risultati di ricerca possono essere “manipolati” sulla base di filtri incontrollabili e invisibili, costruiti sull’analisi delle nostre preferenze (ne ha parlato Eli Pariser, nel suo bel libro dello scorso anno, <em>The Filter Bubble</em>, di cui ho già parlato in un mio precedente <a title="Giovanni Bruno, Ragione e pregiudizi, 8 luglio 2011" href="http://www.regesta.com/2011/07/08/ragione-e-pregiudizi/" target="_blank">intervento</a>). Vuol dire, insomma, assicurare una presenza autonoma, efficiente, completa di tutte le fonti disponibili. A quest’opera, che è insieme battaglia di libertà e verità, dovranno collaborare competenze diverse, a cominciare proprio dai professionisti dell’organizzazione e della conservazione degli archivi e delle informazioni, perché questo certo non è un compito per tecnici.</p>
<p>Le immagini sono tratte da<em> &#8220;2001: A Space Odyssey&#8221;: </em> <em> &#8220;Dave Bowman inside HAL&#8217;s core&#8221;</em> e <em> &#8220;removing HAL&#8217;S &#8220;brain&#8221;</em> </p>
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		<title>Le risorse digitali dell’Archivio di Stato di Napoli in un catalogo online</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria barbanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio di Stato Napoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito delle attività e degli eventi del progetto &#8220;Rivisitare la memoria – Progettare il futuro: alla scoperta degli Archivi di Stato della Campania&#8221;, realizzato con il cofinanziamento dell&#8217;Unione Europea e finalizzato alla promozione del patrimonio archivistico della Campania, regesta.exe ha presentato ieri il sito sulle risorse digitali dell’Archivio di Stato di Napoli. Gli strumenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5052" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/04/asna.png" alt="" width="300" height="198" />Nell’ambito delle attività e degli eventi del progetto &#8220;Rivisitare la memoria – Progettare il futuro: alla scoperta degli Archivi di Stato della Campania&#8221;, realizzato con il cofinanziamento dell&#8217;Unione Europea e finalizzato  alla promozione del patrimonio archivistico della Campania, regesta.exe ha presentato ieri <a title="il catalogo delle risorse digital ASNA" href="http://www.archiviodistatonapoli.it/progettarefuturo/" target="_blank">il sito sulle risorse digitali</a> dell’Archivio di Stato di Napoli.</p>
<p>Gli strumenti di ricerca archivistici, realizzati in tempi e modi diversi dal XIX secolo in poi e finora accessibili solo in Sala di Studio, sono stati pubblicati online in un catalogo che, ad oggi,  raccoglie 247 titoli, ma  che presto si arricchirà di tutti gli strumenti di ricerca digitalizzati (186)   e di quelli più consultati in Sala Studio. Tale patrimonio informativo di corredo si integrerà  con le descrizioni dei fondi conservati in Archivio, con le descrizioni dei soggetti produttori e con gli strumenti di ricerca digitali già accessibili dal <a title="Il portale dell'ASNA" href="http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/xdams-asna/" target="_blank">portale istituzionale</a>.<br />
Tre i canali di accesso  agli strumenti di ricerca previsti nel catalogo online: per soggetto produttore, per contesto storico, e per elenco dei titoli. Ogni strumento di ricerca presenta informazioni identificative, di contenuto e di contesto. Per oltre 140 strumenti si possono inoltre sfogliare le riproduzioni digitali dei volumi cartacei. Se lo strumento è anche disponibile sul portale istituzionale ci si può collegare alla relativa pagina web ed effettuare ricerche sui dati dello stesso strumento.</p>
<p>Un enorme patrimonio informativo a disposizione dell’utente, qualificato tecnologicamente: dati e informazioni sono codificate in formato XML-EAD mediante la piattaforma di gestione documentale xDams, in uso presso l’Archivio di Stato di Napoli dal 2005.</p>
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