La “riforma”della #legittimadifesa

di 8 Maggio 2017 0

Due riflessioni sulla riforma e un video della British Pathé per sorridere.

 

Una rassegna delle fonti in Parlamento, dalla pagina Facebook di  Giovanni Bruno.

L’originale proposta di legge di David Ermini, avvocato fiorentino e responsabile Giustizia del PD, era composto di un solo stringato articolo, ad integrazione dell’articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa, dopo le novità introdotte nel 2006.
La legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 24 gennaio del 2006 prevedeva una modifica dell’articolo 52 del cp (qui il resoconto sommario della seduta della Camera del 24 gennaio con l’approvazione definitiva della legge http://documenti.camera.it/…/stenografici/sed736/pdfsomm.pdf; della seduta è disponibile anche il video integrale sul portale storico della Camera: http://storia.camera.it/video/20060124-aula-seduta-736; qui si può consultare la scheda dei lavori al Senato http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/18831.htm e alla Camera: http://storia.camera.it/…/20050708-5982-s-1899-senatori-gub…). La legge era composta da un solo articolo che stabiliva il principio che il rapporto di proporzione nell’azione di autotutela sussiste “se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita’: b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.” (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls…). In sede di approvazione definitiva, il relatore di maggioranza, il deputato della Lega Nord Guido Giuseppe Rossi, specifica che nel testo della legge “la difesa del bene materiale è sempre e comunque legata e collegata alla sicurezza personale”. Ma, motivando il voto contrario dei propri gruppi al provvedimento, Giuseppe Fanfani della Margerita denuncia “un’inaccettabile equiparazione sostanziale tra vita umana e beni patrimoniali” e Marcella Lucidi dei DS definisce la proposta “fondata sull’aberrante principio della non inviolabilita` della vita umana”.
L’attaule proposta di legge Ermini, presentata il 28 aprile dello scorso anno, si muove, invece, in perfetta continuità con il provvedimento approvato 11 anni fa. “Con la presente proposta di legge – si legge nella relazione che accompagna il testo – ci si propone di garantire ulteriormente, rispetto alla normativa vigente, colui che si trova nella situazione descritta dal secondo comma dell’articolo 52, intervenendo sulla disciplina dell’errore”: a tal fine la nuova proposta prevede che “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”. Nella stessa relazione citata in precedenza, Ermini indica quali possano essere gli “indicatori oggettivi” da utilizzare per definire il “grave turbamento psichico”: “dati dal tempo (ad esempio di notte o in orario tale da creare comunque sorpresa e spavento – come potrebbe essere nelle ore più calde d’estate quando chi è in casa sta riposando), dalle modalità dell’aggressione, dalla rappresentazione che di sé dà l’aggressore (apparentemente armato o travisato), dalla qualità della persona o delle persone aggredite o comunque presenti in casa (persone anziane, donne, adolescenti o bambini), da precedenti aggressioni subite dalle stesse persone o da vicini di casa o da conoscenti che abbiano avuto gravi conseguenze.”
Dopo i lavori in Commissione Difesa, iniziati il 16 febbraio di quest’anno e dove il 12 aprile giunge anche il parere della Commissione Affari istituzionali sulla necessità di valutare “la locuzione «grave turbamento psichico» alla luce dei principi di tassatività e determinatezza del reato in ragione delle considerazioni svolte in premessa” (http://www.camera.it/leg17/824…), il testo passa in Aula. Nella seduta del 3 maggio vengono approvati due emendamenti della Commissione, che con l’obiettivo di conciliare le due proposte uscite dalla Commissione (quella di maggioranza a firma Ermini e una di minoranza a firma del deputato della Lega Nord Nicola Molteni), introducono una sostanziale modifica dell’articolato, con una integrazione anche dell’articolo 52 del cp (quello modificato nel 2006, per intenderci), dove ora viene aggiunto il seguente principio: “si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.
In fondo, l’esito anche un po’ grottesco della vicenda, con l’inserimento di quell’incredibile espressione “in tempo di notte” che scardina ogni certezza, introducendo imponderabili variabili stagionali e metereologiche, non sembra solo un “pasticcio” casuale, ma una conclusione del tutto coerente con le premesse.

 

La “pillola” dell’avvocato su Radio Radicale

La “pillola” del 6 maggio dell’avvocato Giandomenico Caiazza: si tratta della breve rubrica de Il rovescio del diritto, in onda – e sempre riascoltabile online –  su Radio Radicale il sabato alle 7.30. Per approfondire è possibile ascoltare l’intera rubrica dedicata all’argomento, con ospiti ed interventi, trasmessa la sera precedente alle 23.30.

La pillola del 6 maggio 2017LEGITTIMA DIFESA, UNA ISTERIA COLLETTIVA SENZA COSTRUTTOAbbiamo ripetutamente cercato di…

Geplaatst door Il Rovescio del diritto op zaterdag 6 mei 2017